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La formula utilizzata da Tucho per scomunicare sacerdoti e laici è priva di efficacia penale




I due documenti pubblicati il 2 luglio dal Dicastero per la Dottrina della Fede —un Decreto e una Nota Esplicativa (Prot. N. 99/2009), entrambi firmati dal cardinale Víctor Manuel Fernández e dai segretari Armando Matteo e John J. Kennedy— presentano difetti di tecnica canonica che ne limitano drasticamente la portata reale. Analizzati conformemente al Libro VI del Codice di Diritto Canonico, il loro effetto giuridico si riduce alla dichiarazione di sei scomuniche. Riguardo ai più di settecento sacerdoti della Fraternità Sacerdotale San Pio X e ai loro fedeli, la formula impiegata è priva di efficacia penale.

1. Due strumenti di natura giuridica distinta

Da un lato il Decreto dichiara «a tutti gli effetti giuridici» che mons. Alfonso de Galarreta e i quattro consacrati il 1° luglio —Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier— sono incorsi ipso facto nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica (cann. 1387 e 1364 § 1 CIC), e che mons. Bernard Fellay, in qualità di co-consacrante che ha aderito pubblicamente all’atto scismatico, è incorso nella scomunica del can. 1364 § 1. Si tratta di un decreto dichiarativo di censure già contratte: l’unica figura, insieme alla sentenza, idonea a dichiarare pene latae sententiae (cann. 1341, 1720). Il suo ambito soggettivo è tassativo: sei vescovi.

La Nota Esplicativa che lo accompagna contiene invece tre affermazioni aggiuntive: che i ministri sacri della Fraternità «sono nello scisma e devono essere considerati scismatici», restando «soggetti alla scomunica prevista dal diritto»; che i laici che «aderiscono formalmente» alla Fraternità «sono da considerarsi scismatici ed escomunicati» alle condizioni della Nota del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 24 agosto 1996, che il Dicastero dichiara vigente e «fa propria»; e che la penitenza amministrata dai suoi sacerdoti e il matrimonio da essi assistito «sono invalidi». Una nota esplicativa non rientra nella tipologia degli atti dotati di efficacia penale: non è legge (cann. 7-22, 29 ss.), non è decreto generale esecutorio (cann. 31-33), non è precetto penale (can. 1319), non è sentenza né decreto dichiarativo emanato conformemente ai cann. 1341 ss. e 1717 ss. Si tratta di un atto di natura espositiva. Quanto dichiara su categorie indeterminate di persone ha valore di avvertimento dottrinale, non di costituzione né di dichiarazione di pena.

2. La contraddizione tra il Decreto e la Nota

Il Decreto ammonisce i chierici e i fedeli laici «a non aderire allo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X, perché incorrerebbero ipso facto nella pena di scomunica latae sententiae». Il tempo verbale è condizionale: il delitto, rispetto a loro, è contemplato come futuro ed eventuale. La Nota, invece, afferma al presente che i ministri «sono nello scisma». Entrambi i testi recano la stessa data e le stesse firme. Il conflitto contraddittorio deve essere risolto a favore del Decreto, unico strumento dotato di forma penale; e, conformemente al can. 18, le leggi penali sono soggette a interpretazione stretta, il che esclude di estendere mediante nota ciò che il decreto formula come mera ammonizione. Ne consegue che lo stesso Dicastero, nel suo atto giuridicamente efficace, riconosce che sacerdoti e fedeli non sono ancora incorsi nella censura.

3. Assenza di imputabilità individuale accertata e regime della censura non dichiarata

Anche accettando, a fini dialettici, che la Nota intendesse operare come dichiarazione generale, le pene latae sententiae si contraggono ipso iure da parte di ciascun soggetto che commette il delitto con l’imputabilità piena richiesta dal can. 1321 § 2, accertata conformemente ai cann. 1323-1325: l’ignoranza incolpevole della legge o della pena, l’errore, il grave timore e lo stato di necessità —anche putativo— esimono dalla pena o ne impediscono l’applicazione. Tale giudizio è necessariamente individuale e non è stato effettuato riguardo a nessun sacerdote. La qualifica collettiva di settecento chierici come «scismatici soggetti alla scomunica» senza verifica dell’imputabilità né procedimento (can. 1720: audizione del reo, certezza sul delitto e sull’imputabilità) è incompatibile con il regime del Libro VI.
Ne segue che le eventuali censure del clero della Fraternità restano, nel migliore dei casi per la tesi del Dicastero, nella condizione di latae sententiae non dichiarate. Il regime di queste è quello del can. 1331 § 1, attenuato dal can. 1335 § 2: il divieto di amministrare sacramenti e sacramentali resta sospeso ogni volta che un fedele lo chieda per qualsiasi giusta causa. La formula scelta lascia pertanto intatta, sul piano giuridico, la situazione del fedele che chiede i sacramenti a un sacerdote della Fraternità.

4. Il rinvio alla Nota del 1996 esclude l’automatismo riguardo ai laici

La Nota del 1996 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che il Dicastero «fa propria» con le sue condizioni, non è un’interpretazione autentica ex can. 16 § 1 —manca dell’approvazione pontificia in forma specifica e della promulgazione come tale— bensì un parere pubblicato in Communicationes. Il suo contenuto, inoltre, è restrittivo. Il n. 5 esige per l’«adesione formale allo scisma» un duplice elemento: interno (volontà propriamente scismatica: anteporre l’opzione personale all’obbedienza al Romano Pontefice) ed esterno (la sua traduzione in atti). Il n. 7 stabilisce che riguardo ai fedeli «non è sufficiente una partecipazione occasionale ad atti liturgici o ad attività del movimento, realizzata senza far propria l’attitudine di disunione dottrinale e disciplinare», che si deve attendere innanzitutto all’intenzione della persona, e che «le diverse situazioni devono essere giudicate caso per caso, nelle sedi competenti di foro esterno e di foro interno».

Il rinvio produce così l’effetto inverso a quello apparente: incorporando le condizioni del 1996, la Nota del 2026 esclude essa stessa ogni scomunica automatica dei laici per la frequentazione delle cappelle della Fraternità e subordina qualsiasi censura a un giudizio individuale che non è stato effettuato né può essere effettuato mediante un documento generale. La prassi di tre pontificati conferma questa lettura restrittiva: il Decreto della Congregazione per i Vescovi del 21 gennaio 2009 ha rimesso le scomuniche unicamente dei quattro vescovi consacrati nel 1988, unici censurati dichiarati; Benedetto XVI, nella Lettera del 10 marzo 2009, ha collocato i sacerdoti sul piano della sospensione e della carenza di statuto canonico, non della scomunica; e le facoltà concesse da Francesco presuppongono soggetti capaci di riceverle, condizione incompatibile con quella di scomunicato (can. 1331 § 1, 2º).

5. L’invalidità delle confessioni e dei matrimoni esige la revoca di atti pontifici che la Nota non effettua

L’invalidità che la Nota proclama non deriva dalla scomunica, bensì dalla mancanza di facoltà di assolvere (can. 966 § 1) e dal difetto di forma canonica nel matrimonio (can. 1108). Entrambe le carenze sono state sanate da atti del Romano Pontefice: la Lettera apostolica Misericordia et misera, n. 12 (20 novembre 2016), che ha concesso in via stabile la facoltà di assolvere validamente ai sacerdoti della Fraternità, e la Lettera della Pontificia Commissione Ecclesia Dei del 27 marzo 2017, approvata da Francesco, che ha abilitato la delega ad assistere validamente i matrimoni. La Nota non menziona nessuno dei due atti né contiene clausola revocatoria. Valgono allora il can. 21 —nel dubbio non si presume la revoca— e il principio di gerarchia degli atti: un dicastero non può derogare ad atti del Romano Pontefice se non con approvazione pontificia in forma specifica (art. 7 § 2 del Regolamento Generale della Curia Romana; prassi costante), approvazione che non risulta nel testo diffuso. Finché non intervenga revoca espressa del Papa, le facoltà restano vigenti e la dichiarazione di invalidità è giuridicamente infondata. In via subordinata, anche se revocate pro futuro, opererebbe in molteplici casi la supplenza della facoltà per errore comune o dubbio positivo e probabile del can. 144, che la Nota neppure affronta.

6. Conclusione

Il risultato dell’analisi è il seguente. Primo: l’unica censura validamente dichiarata è quella dei sei vescovi, mediante il Decreto. Secondo: riguardo al clero, la Nota è priva di idoneità formale a dichiarare pene, contraddice l’ammonizione in forma condizionale dello stesso Decreto, e omette il giudizio individuale di imputabilità richiesto dai cann. 1321-1325 e 1720; le censure, ove esistano, sarebbero non dichiarate e resterebbero sospese dinanzi alla richiesta di sacramenti da parte dei fedeli (can. 1335 § 2). Terzo: riguardo ai laici, il rinvio alla Nota del 1996 —con la sua richiesta di duplice elemento e giudizio caso per caso— esclude per definizione l’automatismo. Quarto: la dichiarazione di invalidità delle confessioni e dei matrimoni pretende un effetto derogatorio di atti pontifici vigenti che una nota dicasteriale senza approvazione in forma specifica non può produrre (can. 21). Si può aggiungere un indizio dell’imprecisione tecnica dell’insieme: mons. Fellay è censurato unicamente ex can. 1364 § 1, mentre il can. 1387 raggiunge chi consacra senza mandato, condizione che ricorre anche nel co-consacrante.

In sintesi, la formula giuridica scelta dal prefetto —dichiarare per decreto sei persone e per nota tutti gli altri— lascia senza effetto, in diritto, la scomunica dei sacerdoti e dei laici della Fraternità: dove c’era forma penale non vi sono più di sei destinatari, e dove si nominano gli altri non c’è forma penale. Se la Santa Sede intendeva estendere le conseguenze dello scisma all’insieme della Fraternità, il diritto vigente le imponeva un’altra via: legge o precetto penale, decreti dichiarativi individuali previo procedimento del can. 1720, e revoca espressa, con approvazione pontificia in forma specifica, delle concessioni di Misericordia et misera e del 2017. Per il momento, nulla di tutto ciò è stato fatto.

fonte Infovaticana

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