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sabato 28 febbraio 2015

L'enigma Papa o semplice vescovo in pensione

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Una rinuncia senza precedenti nella storia moderna della Chiesa di Roma due anni dall’abdicazione di Papa Benedetto XVI, 28/02/2013-28/02/2015
Normale omaggio e deferenza al Papa? Certamente, Quel che non torna e che nella Chiesa Cattolica non esiste un Papato Emerito.Ciò non toglie che dal punto di vista sia giuridico che dottrinale non sia affatto assicurato che tale nuova figura comparsa nella gerarchia cattolica abbia un reale fondamento.Già  due giorni dopo l'annuncio dell'abdicazione, Manuel Jesus Arroba, docente di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense, mise in guardia dall'uso dell'appellativo: "Giuridicamente di papa ce n’è soltanto uno. Un 'papa emerito' non può esistere".Ma è stato soprattutto un luminare del diritto canonico come il gesuita Gianfranco Ghirlanda, già rettore della Pontificia Università Gregoriana, a confutare la fondatezza della figura del "papa emerito" in un lungo e argomentatissimo saggio pubblicato il 2 marzo 2013 su "La Civiltà Cattolica" e quindi – come per tutti gli articoli di questa rivista – stampato con il previo controllo e l'autorizzazione della segreteria di Stato vaticana:Al termine del suo saggio padre Ghirlanda tirava questa conclusione:
"L’esserci soffermati abbastanza a lungo sulla questione della relazione tra l’accettazione della legittima elezione e la consacrazione episcopale, quindi dell’origine della potestà del romano pontefice, è stato necessario proprio per comprendere più a fondo che colui che cessa dal ministero pontificio non a causa di morte, pur evidentemente rimanendo vescovo, non è più papa, in quanto perde tutta la potestà primaziale, perché essa non gli era venuta dalla consacrazione episcopale, ma direttamente da Cristo tramite l’accettazione della legittima elezione".

E quindi escludeva che il dimissionario potesse continuare a fregiarsi del nome di "papa", sia pure emerito:

21 febbraio 2015 - I vescovi ucraini in visita ad limina

14 febbraio 2015 - Concistoro


Cessazione dall’ufficio di Romano Pontefice


Dal quaderno n 3905 del 2 marzo 2013 de "La Civiltà Cattolica", pp. 445-462. L'autore insegna diritto canonico nella Pontificia Università Gregoriana, di cui è stato rettore 


di Gianfranco Ghirlanda S.I.





Cause della vacanza della Sede Romana

La vacanza della Sede Romana si ha in caso di cessazione dall’ufficio da parte del Romano Pontefice, che si verifica per quattro ragioni: 1) morte; 2) certa e perpetua pazzia o totale infermità mentale; 3) notoria apostasia, eresia o scisma; 4) rinuncia.
Nel primo caso la Sede Apostolica è vacante dal momento della morte del Romano Pontefice; nel secondo e nel terzo dal momento della dichiarazione da parte dei Cardinali; nel quarto dal momento della rinuncia.
Per quello che riguarda la morte, sono da seguire le procedure stabilite per la sua sepoltura nella Costituzione apostolica "Universi dominici gregis" (Udg), 22 febbraio 1996, nn. 27-32 (1), mentre, prima di soffermarci sul caso della rinuncia, è da accennare qualcosa riguardo a quello della certa e perpetua pazzia o totale infermità mentale.
Il c. 333, § 2, afferma che il Romano Pontefice, nell’adempimento del suo ministero (munus) di supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi, e anzi con tutta la Chiesa (2).

Questa affermazione deriva da ciò che è affermato nel c. 330, cioè dalla stretta unione che per volontà del Signore si ha tra il Romano Pontefice e i Vescovi. Tale stretta unione comporta non solo la comunione gerarchica dei Vescovi col Romano Pontefice, ma anche la comunione del Capo col Corpo.
Il "munus" del Capo è esercitato per il bene di tutta la Chiesa a tutela dell’unità della comunione ecclesiale.
Il Pontefice rappresenta il Collegio dei Vescovi e la Chiesa nel senso che ha potestà su tutti i Vescovi e su tutta la Chiesa, ma proprio a garanzia e tutela dell’integrità della fede che Cristo ha depositato nella Chiesa per mezzo degli Apostoli, della verità e santità dei sacramenti istituiti da Cristo, della struttura fondamentale della Chiesa stabilita da Cristo e dei doveri e diritti fondamentali di tutti i fedeli, nonché di quelli propri di ogni loro categoria.
Allora, se il Romano Pontefice non esprimesse quello che già è contenuto nella Chiesa, non sarebbe più in comunione con tutta la Chiesa, e quindi con gli altri Vescovi, successori degli Apostoli. La comunione del Romano Pontefice con la Chiesa e con i Vescovi, secondo il Vaticano I (3), non può essere comprovata dal consenso della Chiesa e dei Vescovi, in quanto non sarebbe più una potestà piena e suprema liberamente esercitata (c. 331; "Nota Explicativa Praevia" 4). Il criterio allora è la tutela della stessa comunione ecclesiale. Lì dove questa non ci fosse più da parte del Papa, egli non avrebbe più alcuna potestà, perché ipso iure decadrebbe dal suo ufficio primaziale. È il caso, ammesso in dottrina, della notoria apostasia, eresia e scisma, nella quale il Romano Pontefice potrebbe cadere, ma come «dottore privato», che non impegna l’assenso dei fedeli, perché per fede nell’infallibilità personale che il Romano Pontefice ha nello svolgimento del suo ufficio, e quindi nell’assistenza dello Spirito Santo, dobbiamo dire che egli non può fare affermazioni eretiche volendo impegnare la sua autorità primaziale, perché, se così facesse, decadrebbe ipso iure dal suo ufficio. Comunque in tali casi, poiché «la prima sede non è giudicata da nessuno» (c. 1404), nessuno potrebbe deporre il Romano Pontefice, ma si avrebbe solo una dichiarazione del fatto, che dovrebbe essere da parte dei Cardinali, almeno di quelli presenti a Roma. Tale eventualità, tuttavia, sebbene prevista in dottrina, viene ritenuta totalmente improbabile per intervento della Divina Provvidenza a favore della Chiesa (4).
La certezza e la perpetuità della pazzia, come la totalità dell’infermità mentale, devono essere appurate attraverso accurate perizie mediche. La cessazione dall’ufficio primaziale sarebbe solo dichiarata da parte dei Cardinali, almeno di quelli presenti a Roma; quindi anche in questo caso non si avrebbe un atto di deposizione (5).
Il c. 332, § 2 prevede esplicitamente la rinuncia: «Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti».
Poiché per la stessa natura del primato nessuna autorità umana conferma l’elezione del Romano Pontefice, nessuna autorità umana può confermare la rinuncia del Romano Pontefice. La conferma che nel Medioevo dava l’Imperatore, prima quello romano cristiano, poi di Bisanzio, quindi dei Franchi, infine di Germania, non toccava l’essenza dell’elezione e il conferimento della potestà, in quanto l’eletto era già considerato Papa, ma questi non veniva consacrato Vescovo, e quindi non dava inizio solenne al suo Pontificato prima di tale conferma.
Il c. 332, § 2 richiede per la validità della rinuncia che essa sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata.
La rinuncia dev’essere libera, perché, secondo il c. 188, la rinuncia a un ufficio per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale o con simonia, "ipso iure" è invalida. Il Concilio Ecumenico o il Sinodo dei Vescovi o il Collegio dei Cardinali non possono spingere il Romano Pontefice alla rinuncia: si cadrebbe nel conciliarismo, e la rinuncia sarebbe invalida (6).
Il c. 332, § 2 dice solo che la rinuncia dev’essere «debitamente» («rite») manifestata. A noi sembra che non si possa pienamente applicare il c. 189, § 1, perché il Romano Pontefice non deve comunicare a nessuno la sua rinuncia, in quanto nessuna autorità umana gli ha conferito l’ufficio. A nostro parere, è sufficiente che la rinuncia sia fatta pubblicamente, almeno davanti a due testimoni, per iscritto o oralmente (c. 189, § 1). Nel caso attuale di rinuncia di Benedetto XVI, essa è stata fatta pubblicamente nel
Concistoro; quindi, dopo le ore 20 del 28 febbraio è stato convocato il conclave per vacanza della sede apostolica.
È evidente che il Papa che si è dimesso non è più Papa, quindi non ha più alcuna potestà nella Chiesa e non può intromettersi in alcun affare di governo. Ci si può chiedere che titolo conserverà Benedetto XVI. Pensiamo che gli dovrebbe essere attribuito il titolo di Vescovo emerito di Roma, come ogni altro Vescovo diocesano che cessa.

Governo durante la vacanza della Sede Romana
Circa il governo della Chiesa universale durante la sede vacante riportiamo quanto di più importante dispone la Udg:
– viene formata la Congregazione generale dei Cardinali, cioè di tutto il Collegio, presieduta dal Decano del Collegio (7) o dal Sottodecano o dal Cardinale elettore più anziano, in caso di mancanza dell’uno o dell’altro, fino all’inizio dell’elezione (nn. 7; 9); le riunioni di essa, preparatorie all’elezione, si fanno quotidianamente per rendere possibile al Cardinale Camerlengo (8) di sentire il parere del Collegio e dargli le comunicazioni necessarie o opportune e per permettere ai Cardinali di esprimere i loro pareri sui problemi che si presentano, di chiedere spiegazioni su questioni dubbie e di fare proposte (n. 11); nello stesso tempo tutti i Cardinali dovranno prestare giuramento circa l’osservanza della Costituzione apostolica "Universi dominici gregis" e circa il mantenimento del segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo abbia attinenza con l’elezione del Romano Pontefice (n. 12);
– viene formata una Congregazione particolare, costituita dal Cardinale Camerlengo e da tre Cardinali, detti Assistenti, uno per ciascun ordine, estratti a sorte, che vengono rinnovati ogni tre giorni, sempre attraverso elezione; durante il periodo dell’elezione del Romano Pontefice, le questioni più importanti sono trattate dall’assemblea dei Cardinali elettori, mentre gli affari ordinari vengono trattati da una Congregazione particolare (nn. 7; 8);
– i Cardinali assumono collegialmente il governo ordinario delle cose che non possono essere differite e di quelle che riguardano l’elezione del nuovo Pontefice (n. 2; cfr n. 6); non hanno alcuna potestà su quegli affari che spettavano al Romano Pontefice finché era nell’ufficio, in quanto sono riservate soltanto al futuro Pontefice, a meno che la stessa Udg non determini diversamente (n. 1; cfr nn. 3-6; 25; c. 359); non possono disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana (n. 2); non possono correggere o modificare le leggi emanate dal Romano Pontefice, sotto pena di nullità dell’atto (n. 3);
– il Collegio dei Cardinali è l’unico organo competente per interpretare e decidere a maggioranza assoluta i punti dubbi o controversi circa la Udg (n. 5);
– tutti i capi e i membri dei Dicasteri della Curia Romana, quindi anche il Cardinale Segretario di Stato, cessano dalla carica; non, invece, il Camerlengo della Chiesa Romana, sul quale incombe la cura e l’amministrazione dei beni e dei diritti temporali della Santa Sede (n. 17), e il Penitenziere maggiore; essi disbrigano gli affari ordinari, proponendo al Collegio dei Cardinali quelli di cui avrebbero dovuto riferire al Romano Pontefice (n. 14) (9);


– il vicario generale della diocesi di Roma, il Cardinale arciprete della Basilica vaticana e il vicario generale per la Città del Vaticano non cessano dal loro ufficio (n. 14);


– i segretari dei Dicasteri si occupano del governo ordinario, ma hanno bisogno della conferma del Romano Pontefice entro tre mesi dalla sua elezione (Pb, art. 6);
– il sostituto della Segreteria di Stato, il segretario per i rapporti con gli Stati e i segretari dei Dicasteri della Curia Romana rimangono nel loro ufficio, ma rispondono dei loro atti al Collegio dei Cardinali (Udg 20);
– non cessano l’incarico e le relative potestà dei rappresentanti pontifici (n. 21);
– i Dicasteri non hanno potestà su quegli affari che, sede piena, non avrebbero potuto trattare se non dopo averli sottoposti al Romano Pontefice, oppure in virtù di speciali e straordinarie facoltà, che solitamente lo stesso concede ai capi o ai segretari dei Dicasteri (n. 24);
– il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la Rota Romana continuano a trattare i loro affari secondo le leggi proprie (n. 26);
– per il diritto stesso il Concilio ecumenico viene interrotto, finché il nuovo Pontefice non abbia ordinato di proseguirlo o non l’abbia sciolto, e l’Assemblea del Sinodo dei Vescovi è sospesa, come l’incarico assegnato in esso ai membri, finché il nuovo Pontefice non abbia deciso o il suo scioglimento o la sua continuazione; dev’essere interrotta qualsiasi riunione, congregazione o sessione, e non dev’essere compilato o preparato alcun decreto o canone, o promulgati quelli già confermati, pena la nullità (n. 34; cc. 340; 347, § 2).
Elezione del Romano Pontefice
Il corpo elettorale – Il c. 349 e Udg Introd. e 33 sanciscono che l’elezione del Romano Pontefice spetta unicamente al Collegio dei Cardinali, a norma del diritto particolare. I Cardinali elettori non devono essere più di 120 (Udg 33).
Dall’elezione sono esclusi i Cardinali che hanno già compiuto, prima del giorno in cui inizia la vacanza della Sede Apostolica, gli ottanta anni di età, ma Udg permette che essi partecipino alle riunioni preparatorie del conclave (Introd.). La disposizione si deve intendere nel senso che, se un Cardinale compie Ottanta anni il giorno stesso della vacanza della Sede Apostolica, ha diritto a partecipare al conclave. Se, invece, gli ottanta anni li compie mentre si svolge il conclave, per quella volta il Cardinale mantiene il diritto di eleggere il Pontefice (Udg 33).
Subito dopo che un Cardinale è creato e pubblicato nel concistoro, ha il diritto di eleggere il Pontefice, anche se non avesse ancora ricevuto il berretto e l’anello e non avesse pronunciato il giuramento di fedeltà (n. 36).
Luogo e modo di elezione – L’elezione del Romano Pontefice deve avvenire nel conclave, ma non per la validità dell’elezione stessa (n. 41; Introd.). Dal momento della vacanza della Sede Romana, dovranno essere attesi almeno 15 giorni e al massimo 20 affinché i Cardinali assenti possano giungere a Roma; trascorsi i 20 giorni, i Cardinali presenti procederanno all’elezione (n. 37).
Per conclave si intendono quei luoghi:
a) dove i Cardinali eleggono il Romano Pontefice: la Cappella Sistina;
b) dove essi e gli altri ufficiali, inservienti e conclavisti dimorano giorno e notte fino all’avvenuta elezione, senza contatti con l’esterno: la "Domus Sanctae Marthae";
c) dove si svolgono le celebrazioni liturgiche: Basilica di San Pietro, Cappella Paolina, Cappella Sistina (Introd.; nn. 41-43).
Questa è una prima innovazione rispetto alla disciplina precedente, secondo la quale tutte queste attività erano svolte nella Cappella Sistina e nei locali immediatamente adiacenti ad essa, che venivano chiusi per non permettere alcuna comunicazione degli elettori con l’esterno.
Norme dettagliate sono comunque date circa i membri del conclave, l’ingresso in esso, gli spostamenti dalla "Domus Sanctae Marthae" alla Cappella Sistina, il giuramento di serbare il segreto e il suo oggetto, proibendo ogni tipo di comunicazione con l’esterno ecc. (nn. 44-61).
Riportiamo qui solo le norme fondamentali circa l’elezione del Romano Pontefice, che in modo particolare danno le garanzie per cui si abbia la certezza morale e legale che essa è stata fatta in modo legittimo. Infatti, «la legittimità dell’elezione del Romano Pontefice» è da tenersi in modo definitivo da parte dei fedeli, perché verità connessa per necessità storica con la rivelazione, anche se non può essere dichiarata come divinamente rivelata (10) . Ciò è importante per togliere nei fedeli qualsiasi dubbio circa la legittimità dell’elezione, a meno che non fosse portato un fatto che anche solo mettesse in dubbio la validità dell’elezione, poiché un Papa dubbio è da considerarsi nullo.
Abolita l’elezione per acclamazione o ispirazione e per compromesso, unico modo per la liceità e validità dell’elezione è quello per scrutinio (n. 62; Introd.). Norme molto dettagliate vengono date per regolare le procedure di prescrutinio e di scrutinio delle votazioni a tutela della legittimità e validità dell’elezione (nn. 64-70).
Si richiede la maggioranza dei 2/3 dei voti, computati sulla totalità degli elettori presenti; un suffragio in più è richiesto soltanto se il numero dei Cardinali non può essere diviso in tre parti uguali (n. 62; Introd.).
Se dopo un certo numero di scrutini non si riesce ad arrivare all’elezione (n. 74), Benedetto XVI, cambiando l’Udg 75, ha stabilito che, dopo un giorno di preghiera e di dialogo tra i Cardinali, avrà luogo il ballottaggio tra i due che nell’ultimo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti, i quali non avranno voce attiva, e risulterà eletto colui che ha riportato i 2/3 dei voti (11).
L’elezione fatta in modo e forma diversi da quelli stabiliti è nulla e invalida senza bisogno di alcuna dichiarazione, e non dà alcun diritto all’eletto (n. 76). In dottrina si afferma che, in caso di dubbio positivo e insolubile circa la legittima elezione, l’eletto si ritiene non avere potestà.
Incorre nella scomunica "latae sententiae":?
– chi nell’elezione perpetrasse il delitto di simonia (n. 78);?
– chi ricevesse da qualsiasi autorità civile l’incarico di proporre in qualsiasi maniera il «veto» o la cosiddetta «esclusiva» (n. 80);
– chi facesse patteggiamenti, accordi, promesse o prendesse impegni di qualsiasi genere riguardo all’elezione (n. 81).?
Inoltre, sono da considerare nulle tutte le capitolazioni pattuite, cioè obblighi da adempiere nel caso di elezione al pontificato supremo (n. 82). I Cardinali elettori sono tenuti per giuramento, quindi «graviter onerata ipsorum conscientia», al segreto su tutto ciò che in qualche modo riguarda l’elezione del Romano Pontefice, sia durante sia dopo l’elezione, a meno che non sia stata concessa una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso Pontefice (nn. 53; 60; Introd.).
Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale
Disciplina canonica – Approfondire il rapporto tra legittima elezione accettata e consacrazione episcopale, che ci dice qual è l’origine della potestà del Romano Pontefice, è importante per determinare la specificità di essa e la sua perdita nei casi di certa e perpetua pazzia o infermità mentale, di notoria apostasia, eresia o scisma e di rinuncia (12).
In Udg Introd., con riferimento in nota al c. 332, § 1, viene dichiarato che è dottrina di fede («doctrina est fidei»), quindi di istituzione divina, che la potestà del Sommo Pontefice deriva dallo stesso Cristo. Questo innanzitutto vuol dire che al Romano Pontefice non conferisce la sua suprema potestà personale nessuna autorità umana, né civile né ecclesiastica, come potrebbe essere il Collegio Cardinalizio o un Concilio Ecumenico o un Sinodo dei Vescovi, in quanto il Romano Pontefice è sottoposto solo a Cristo, di cui è Vicario universale e visibile qui in terra.
Poi si dice che si deve ritenere come dottrina certa («pro certo est habendum») che tale suprema potestà viene attribuita con la legittima elezione accettata dal Romano Pontefice insieme alla consacrazione o ordinazione episcopale. Quindi, si fa una chiara distinzione tra la qualificazione teologica della prima affermazione e quella della seconda: la prima è di fede, perché dipendente dall’istituzione divina; la seconda no.
Se il testo proponesse che la potestà suprema del Romano Pontefice è conferita dalla consacrazione episcopale, non ci sarebbe bisogno di affermare che è di fede che essa deriva direttamente da Cristo; quindi, secondo la logica dell’affermazione, si deve almeno dedurre che l’intenzione di essa è che l’elezione accettata non abbia la portata di una semplice designazione del nome del Romano Pontefice e indicazione dell’estensione universale della potestà, che, invece, questi avrebbe già ricevuto nella consacrazione episcopale, se fosse già Vescovo, o che riceverà nella consacrazione, se non lo fosse ancora.
In stretta relazione con quanto sopra è Udg 88, che dice che «actu acquirit et exercere potest» la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale. Quindi, l’eletto l’acquista già in atto, per questo la può esercitare. Invece, senza che venga aggiunto niente riguardo alla potestà, se l’eletto non è Vescovo, dev’essere subito («statim») ordinato Vescovo. Riguardo alla potestà, si può oggettivamente dedurre soltanto che l’eletto deve subito essere ordinato Vescovo per avere la potestà «in atto» e così poterla esercitare.
Al testo definitivo del c. 332, § 1 Cic 1983 si arrivò dopo la Congregazione Plenaria dei membri della Commissione di riforma del Codice, tenutasi dal 20 al 29 ottobre 1981 (13).
Come segno di incertezza dottrinale, in sede di Commissione di riforma del Codice, ci fu un’ampia discussione (14). Due erano le linee che dividevano i membri.
Una prima affermava che basta l’accettazione della legittima elezione affinché l’eletto, sebbene non sia ancora Vescovo, riceva la piena e suprema potestà di giurisdizione. Gli argomenti su cui si insisteva erano che questa dottrina:
1) è stata sancita dalla tradizione ecclesiastica e proposta da Pio XII (15);
2) dà ragione del fatto che nel Medioevo non pochi Pontefici hanno compiuto veri e propri atti di suprema giurisdizione prima della loro consacrazione episcopale 16;
3) è congruente con la dottrina del Vaticano II, che non volle dirimere la questione dell’unità delle funzioni (munera) e della distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione (17), e con l’indirizzo della Commissione Dottrinale nel Vaticano II circa il momento in cui il Romano Pontefice riceve la suprema potestà (18).
L’altra linea dottrinale presente nella Commissione affermava che l’accettazione dell’elezione non è sufficiente affinché l’eletto ottenga la piena e suprema potestà, ma è necessaria anche la consacrazione episcopale. Gli argomenti portati erano i seguenti:


1) la Costituzione dogmatica "Lumen gentium" (Lg) ha abolito la distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione, insegnando l’unità tra consacrazione e giurisdizione, e quindi che la potestà ecclesiastica deriva dalla consacrazione;
2) in questo modo viene evitata una scissura tra Chiesa carismatica e Chiesa giuridica;
3) se la consacrazione è richiesta per essere membro del Collegio episcopale, tale requisito "a fortiori" vale per il Capo del Collegio.
Dopo tale discussione la Commissione giunse a una nuova formulazione del canone (1980), in cui si affermava che il Romano Pontefice "iure divino" ottiene la piena e suprema potestà dall’elezione da lui accettata insieme alla consacrazione (19). Tuttavia, dopo la discussione nella Plenaria del 1981 si arriva così alla formulazione definitiva del c. 332, § 1: «Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l’eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell’accettazione. Che se l’eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo» (20).


Il canone rimane quindi sul piano puramente disciplinare; infatti non si trovano più le parole «iure divino» e non si dice più che riceve la potestà primaziale dal momento della consacrazione episcopale se l’eletto che accetta non avesse il carattere episcopale, come nella redazione precedente. Queste parole vengono sostituite da quelle che si trovano nella Rpe 88: «Che se l’eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo».


Sul carattere puramente disciplinare sia del c. 332, § 1, sia di Rpe, sia di Udg, è concorde la maggioranza degli autori; soltanto alcuni sembrano propendere nel senso di una soluzione di carattere dottrinale.


In conseguenza di quanto stabilito nel n. 88, Udg 89 dispone che i Cardinali elettori prestino atto di ossequio e di obbedienza al neoeletto Sommo Pontefice, siano rese grazie a Dio, il primo dei Cardinali Diaconi annunci al popolo il nome del nuovo Pontefice, il quale, infine dà subito la benedizione Urbi et Orbi.


Tuttavia si aggiunge espressamente: «Se l’eletto è privo del carattere episcopale, soltanto dopo che sarà stato solennemente ordinato Vescovo gli viene prestato l’omaggio e viene dato l’annuncio».


Questo lo si disponeva anche in Rpe 89, ma notiamo che viene aggiunto «solennemente» («sollemniter»).


Ci chiediamo che significato dare a questa aggiunta e se essa non entri in conflitto con quanto è disposto nel n. 88, che l’eletto non Vescovo deve essere «subito» («statim») ordinato Vescovo, il cui senso più ovvio è che la consacrazione episcopale avviene nel conclave stesso. Infatti, solo dopo ciò è dato l’annuncio al popolo e il consacrato dà la benedizione "Urbi et Orbi".


Dopo la promulgazione della Rpe si era fatto osservare che la consacrazione episcopale del Romano Pontefice, evento di tanta importanza per tutta la Chiesa, non poteva avvenire senza alcuna solennità pubblica. D’altra parte, se l’eletto volesse essere consacrato con solennità e partecipazione di popolo, dopo alcuni giorni dalla sua elezione, chi glielo potrebbe impedire? Questa questione era stata posta nella Plenaria del 1981, senza alcuna obiezione contro (21).


Allora, se l’aggiunta del «sollemniter» nel n. 89 indica, come sembra essere più ragionevole, una solennità pubblica con partecipazione di popolo, lo «statim» del n. 88 assume il senso che l’eletto dev’essere consacrato «al più presto». Ma, allora, entra in contraddizione con questo il fatto che l’annuncio al popolo è dato dopo la consacrazione.


Non possiamo che prendere atto della poca chiarezza e scarsa coerenza della Udg su questo punto.


Riguardo alla conclusione del Conclave, nella Udg 91 si dice: «Il Conclave avrà fine subito dopo che il nuovo Sommo Pontefice eletto abbia dato l’assenso alla sua elezione, a meno che egli disponga diversamente. Fin da quel momento potranno accedere al nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque altro debba trattare con il Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie».


È da notare la rielaborazione di questo testo e una rilevante omissione, rispetto allo stesso numero della Rpe, dove si stabiliva che il conclave si concludeva dopo l’ordinazione dell’eletto che non fosse Vescovo. Questo in ordine agli effetti canonici di cui al n. 56 della stessa Costituzione, cioè agli effetti derivanti dalla chiusura del conclave, riguardanti la comunicazione con i Cardinali elettori e con gli altri conclavisti e l’ingresso di estranei nel conclave. Inoltre, solo dopo la consacrazione potevano accedere al nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque avesse da trattare con lui affari necessari.


Udg 91, senza fare alcuna distinzione se il nuovo Pontefice eletto sia Vescovo oppure no, stabilisce in modo assoluto che il conclave si conclude con l’accettazione dell’elezione da parte sua, a meno che, con un vero atto potestativo personale, egli non disponga di procrastinare la fine del conclave. Fin dalla conclusione del conclave, che di fatto dipende solo dalla volontà del nuovo Pontefice eletto, questi, anche se non fosse ancora consacrato Vescovo, può già provvedere agli affari necessari e urgenti che si presentassero prima della sua consacrazione episcopale, esercitando, quindi, una potestà primaziale previamente ricevuta.


Questo è coerente con il «sollemniter» di cui al n. 89, inteso nel senso di una consacrazione episcopale pubblicamente celebrata con concorso di popolo, e quindi differita di un qualche tempo. In tale tempo, infatti, potrebbe esserci la necessità di trattare gli affari urgenti. Se l’ordinazione fosse fatta immediatamente nel conclave, non ci sarebbe bisogno di trattare subito tali affari necessari, anche prima della consacrazione episcopale.


Soprattutto questo ci dà ragione dell’importanza del fatto che in Udg 88 si dica che se l’eletto è già Vescovo «actu» acquista e può esercitare la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale. Se non è Vescovo, secondo i nn. 88 e 89 al più presto dev’essere solennemente consacrato, proprio perché la potestà ricevuta sia in atto e quindi egli la possa esercitare. Allora, sul piano disciplinare, in modo generale si stabilisce che la potestà piena e suprema il Romano Pontefice la eserciti solo se attualmente convergono i due elementi dell’accettazione della legittima elezione e della consacrazione episcopale. Tuttavia, secondo il n. 91, tale potestà può essere eccezionalmente esercitata anche se non fosse ancora intervenuta la consacrazione episcopale.


In questo modo si stabilisce una coerenza tra i nn. 88 e 91, ma rimane l’incongruenza che l’annuncio al popolo viene dato solo dopo la consacrazione episcopale. Dobbiamo dire che questo, però, è un aspetto secondario nella complessità degli elementi implicati nella questione.


Riflessione dottrinale – Per cercare di venire a una sintesi tra la dottrina tradizionale sancita nei cc. 109 e 219 Cic 1917 e la dottrina del Vaticano II sull’episcopato, dobbiamo partire da una prima considerazione fondamentale.


Lg 22a, ripreso alla lettera dal c. 330 Cic 1983, afferma: «Come san Pietro e gli altri Apostoli costituiscono, per volontà del Signore, un unico collegio apostolico, similmente («pari ratione») il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono uniti tra loro».


Si pone una stretta unione tra il Romano Pontefice e i Vescovi, sulla base della relazione tra Pietro e gli Apostoli. Tuttavia, come spiega la "Nota Explicativa Praevia" [Nep] 1, il Concilio vuole affermare un parallelismo tra Pietro e gli altri Apostoli da una parte, e il Romano Pontefice e i Vescovi dall’altra, che non implica la trasmissione delle potestà straordinarie degli Apostoli ai loro successori, né l’uguaglianza tra il Capo e i membri del Collegio, ma solo una proporzionalità tra la prima relazione, cioè tra Pietro e gli Apostoli, e la seconda, cioè tra il Papa e i Vescovi. Per questa ragione, continua a spiegare la Nep 1, la Commissione Dottrinale, accogliendo la proposta del Modo 57 (22), stabilì che nella Lg 22a si dicesse «pari ratione», che esprime la proporzionalità tra le due relazioni, in luogo di «eadem ratione», che invece avrebbe espresso la uguaglianza tra di esse.


Poiché la successione apostolica dei singoli Vescovi non è una successione personale a un singolo Apostolo, essa non comporta la trasmissione delle potestà straordinarie proprie degli Apostoli, come quella di essere tutti ugualmente fondamento della Chiesa e fondatori di Chiese, e quella dell’infallibilità personale. Il Romano Pontefice è l’unico Vescovo che succede a un Apostolo, Pietro, per cui a lui sono trasmesse le prerogative personali di quest’ultimo. Gli altri Vescovi, in quanto Collegio, succedono al Collegio degli Apostoli, ma secondo un’analogia di proporzionalità.


Quindi, secondo la dottrina del Vaticano II e del Codice, tra i due analogati, cioè Pietro e gli Apostoli, da una parte, e il Papa e i Vescovi, dall’altra, vige una proporzionalità, in modo tale che tra di essi c’è una similitudine, ma nello stesso tempo anche una differenza. Per questo la relazione tra il Romano Pontefice e i Vescovi non è la stessa che vigeva tra Pietro e gli Apostoli, ma è simile, in modo tale che dev’essere affermata una stretta relazione di uguaglianza tra il Sommo Pontefice e i vescovi, ma anche una disuguaglianza per cui il Romano Pontefice è Capo del Collegio non per una potestà che questi gli demandi, ma per una potestà che riceve direttamente da Cristo in modo personale e specifico (Nep 1) e che egli può sempre liberamente esercitare (Nep 4).


Paolo VI, nel suo discorso di apertura del terzo periodo conciliare (23), considera ciò che unisce sul piano sacramentale i Vescovi e il Romano Pontefice: l’essere costituiti nell’ufficio episcopale per il peculiare carattere sacerdotale ricevuto con l’ordinazione sacramentale, che ha conferito mirabili e gravissime potestà, e la partecipazione alla gerarchia di ordine. In tale visione d’insieme, di unità e di comunione, Paolo VI fa spiccare la funzione primaziale del Romano Pontefice come Moderatore della Chiesa Cattolica e Vicario di Cristo, che lo differenzia da tutti gli altri Vescovi (24). Il primato di giurisdizione e la prerogativa dell’infallibilità personale del Romano Pontefice è la fonte di quell’insieme di rapporti intercorrenti tra i Vescovi e il Papa, chiamati vincoli della comunione gerarchica, che uniscono i Vescovi con la Sede Apostolica (25).


Allora, c’è un’uguaglianza tra il Romano Pontefice e tutti gli altri Vescovi sul piano sacramentale, che costituisce la comunione sacramentale, ma simultaneamente c’è anche una disuguaglianza, che costituisce la "hierarchica communio," e che, non avendo la propria fonte nella comune consacrazione sacramentale, non può che essere di natura giurisdizionale.


La difficoltà maggiore che sorge dall’affermazione che la potestà primaziale del Romano Pontefice viene dalla consacrazione episcopale e non dall’accettazione dell’elezione sarebbe quella che, da una parte, non si vedrebbe come spiegare quanto affermato dalla Lg 22a, dalla Nep 1 e da Paolo VI e, dall’altra, che, nell’eventualità che il Papa cessi dal suo ufficio non a causa di morte, non perderebbe mai tale potestà, in quanto conferita da un atto sacramentale che comporta un carattere indelebile.


Certamente non è privo di difficoltà anche affermare che la potestà primaziale viene dall’accettata elezione e la può esercitare liberamente, limitando il riferimento alla consacrazione episcopale solo al fatto che l’eletto non Vescovo deve avere l’intenzione di riceverla. Da questo ne potrebbe derivare che l’eletto non Vescovo, anche solo laico, sarebbe Capo di un Collegio di cui non sarebbe membro e sarebbe all’apice della gerarchia cattolica, la quale è senza dubbio costituita dal sacramento dell’Ordine, e quindi la potestà gerarchica dev’essere comunque in una diretta o indiretta relazione con esso.


Sant’Alberto Magno afferma che, se non si tiene conto della consacrazione episcopale, si ha un «summus», che non è «pontifex», ma se non si tiene conto della missione divina che si ha nell’accettazione dell’elezione distintamente dalla consacrazione, si ha un «pontifex», che non è «summus», in quanto egli lega il «summus» alla «iurisdictio universitatis potestatis», che discende dal Signore direttamente, in quanto il Sommo Pontefice succede personalmente a Pietro (26). Questo ha i suoi effetti sull’esercizio della potestà ricevuta nell’accettazione-elezione.


Papi eletti non Vescovi, prima della loro consacrazione hanno compiuto atti di suprema giurisdizione. Questo vuol dire che avevano la coscienza di poterlo fare, perché consapevoli di aver ricevuto tale suprema potestà nell’accettazione dell’elezione.


Deve qui intervenire una considerazione circa la natura della Chiesa. La Chiesa, secondo Lg 8a, per l’analogia che c’è tra il suo mistero e il mistero del Verbo incarnato, è una realtà complessa risultante da un duplice elemento umano e divino. L’elemento umano e quello divino sono indissolubilmente uniti, in modo tale che quello umano-visibile serva allo Spirito di Cristo per la crescita del corpo, ma rimangono distinti. L’elemento umano-visibile è l’organismo sociale, cioè la Chiesa come comunità-società (società giuridicamente organizzata). Ma proprio perché l’analogia di attribuzione con il Verbo incarnato è basata su quella di proporzionalità, l’elemento umano-visibile, nel suo stesso essere al servizio dell’elemento divino-invisibile, cioè dello Spirito di Cristo che costituisce la Chiesa come comunione, conserva una certa autonomia di attuazione, diversa da quella che nel Verbo incarnato si riscontra nella relazione tra la sua natura umana e la sua natura divina, unite ipostaticamente.


Nella Chiesa la dimensione più profonda, interiore, divina, è quella della comunione nella fede e nei sacramenti, in quanto queste sono le realtà che costituiscono la Chiesa nella sua essenza di mistero di salvezza. La dimensione esterna della Chiesa, come società, è al servizio della sua dimensione interiore, perché la salvezza, in coerenza con l’economia dell’Incarnazione, continui a essere comunicata agli uomini attraverso atti percepibili, secondo le necessità storiche e ambientali degli uomini.


Quando un non Vescovo è eletto al Sommo Pontificato, per l’accettazione della legittima elezione riceve la piena e suprema potestà, che è indivisibile, e che, distinguendolo costitutivamente da ogni altro Vescovo, lo fa essere Capo della Chiesa universale e del Collegio episcopale; ma il principio di economia, cioè del retto esercizio del suo ministero, determina l’esercizio di tale potestà prima della consacrazione episcopale: consacrazione che è necessaria perché l’eletto sia integrato nel Collegio, e la potestà che ha ricevuto sia veramente episcopale, quella del Vescovo di Roma.


Sulla base dei fatti storici di cui siamo a conoscenza, sembra che l’esercizio della potestà suprema non sia mai stato nel compiere atti che riguardano la natura più profonda della Chiesa, la fede e i sacramenti, ma piuttosto nel compiere atti amministrativi o penali riguardanti la disciplina della Chiesa come società visibile. Disciplina, però, che sempre, direttamente o indirettamente, è al servizio della fede e dei sacramenti. Tali atti furono compiuti per provvedere a necessità insorgenti prima della consacrazione episcopale. Al di là della soluzione dottrinale del problema dell’origine della potestà dei Vescovi, il Vaticano II ha voluto stabilire una stretta relazione tra la dimensione sacramentale e quella giurisdizionale del ministero episcopale, considerando quest’ultimo nella sua dimensione collegiale. Questo si riflette nella stretta relazione in cui il c. 332, § 1 Cic 1983, a differenza del c. 219 Cic 1917, mette l’accettazione dell’elezione al Sommo Pontificato con la consacrazione episcopale: «Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale».


Questo fa sì che se l’eletto è già Vescovo, come dice Udg 88, ottiene tale potestà «actu» nell’accettazione della sua elezione, quindi la può esercitare in pienezza. Infatti, cumulandosi l’accettata elezione con la consacrazione, la potestà che l’eletto riceve è immediatamente integrata nella dimensione ontologico-sacramentale dell’episcopato e del Collegio episcopale.


Se l’eletto non è Vescovo, dispone Udg 88, deve essere subito (al più presto) ordinato Vescovo, per restringere al massimo il tempo che intercorre tra la comunicazione della suprema potestà e la consacrazione episcopale, a meno che la solennità della consacrazione, prevista dalla Udg 89, non richieda un certo intervallo di tempo. In questo caso, già conclusosi il conclave, l’eletto può trattare, a norma della Udg 91, gli affari urgenti necessari riguardanti la Chiesa universale.




Conclusione




Non devono meravigliarci alcune incongruenze che in qualche misura si riscontrano nella disciplina e nella dottrina sulla vacanza della Sede Apostolica, in quanto intrinseche al mistero stesso della Chiesa e dei suoi elementi strutturali essenziali, dove spesso intervengono elementi in tensione tra di loro, che vanno spiegati all’interno di questa tensione intrinseca e forse ineliminabile.


L’esserci poi soffermati abbastanza a lungo sulla questione della relazione tra l’accettazione della legittima elezione e la consacrazione episcopale, quindi dell’origine della potestà del Romano Pontefice, è stato necessario proprio per comprendere più a fondo che colui che cessa dal ministero pontificio non a causa di morte, pur evidentemente rimanendo Vescovo, non è più Papa, in quanto perde tutta la potestà primaziale, perché essa non gli era venuta dalla consacrazione episcopale, ma direttamente da Cristo tramite l’accettazione della legittima elezione.






NOTE




(1) Cfr AAS 88 (1996) 305-346.


(2) Cfr Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica postsinodale "Pastores gregis", 16 ottobre 2003, n. 56, in AAS 96 (2004) 825-927.


(3) Costituzione "Pastor aeternus", cap. IV, in Denzinger-Schönmetzer, 3074.?


(4) Cfr F. J. Wernz P. Vidal, "Ius canonicum", t. II, "De Personis", Romae, 1933, 517 s.


(5) Cfr ivi, 516.


(6) La deposizione di Giovanni XXIII, che si trovava a Pisa, e di Benedetto XIII, che si trovava ad Avignone, avvenuta nel 1415 da parte del Concilio di Costanza (14141418), durante il grande scisma d’Occidente (iniziato nel 1378), fu legittima, in quanto ambedue erano antipapi, essendo stati eletti illegittimamente, o almeno era dubbia la validità dell’elezione. Invece Gregorio XII, che si trovava a Roma e che era il legittimo e vero Papa, rinunciò liberamente nello stesso anno 1415, ma solo dopo che il Concilio di Costanza accettò di essere da lui di nuovo convocato, prima della sua rinuncia. Esiste il caso di Papa dubbio. Se si tratta di un dubbio positivo e insolubile circa la legittimità dell’elezione, la dottrina afferma che il Papa dubbio è Papa nullo (cfr F. M. Cappello, "Summa Iuris canonici", t. I, Roma, 1961, 297 s); infatti questi non ha mai ricevuto la potestà, in quanto per natura sua la giurisdizione postula dei sudditi che devono obbedire, ma nessuno è tenuto a obbedire a un superiore incerto. Si avrebbe un Papa senza sudditi.


(7) Attualmente il card. Angelo Sodano.


(8) Attualmente il Segretario di Stato, card. Tarcisio Bertone, è anche Cardinale Camerlengo.


(9) Cfr Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica "Pastor bonus" (Pb), 28 giugno 1988, art. 6, in AAS 80 (1988) 841-912.


(10) Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale "Inde ab ipsi", 29 giugno 1998, n. 11, in AAS 90 (1998) 544-551; Id., "Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo", 9 gennaio 1989, in AAS 81 (1989) 104-106.


(11) Cfr Motuproprio "Constitutione apostolica", 11 giugno 2007, in AAS 99 (2007) 776 s.


(12) Per una trattazione esaustiva di questa tematica, cfr il nostro articolo «Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale del Romano Pontefice secondo la Costituzione apostolica "Universi dominici gregis" di Giovanni Paolo II», in "Periodica" 86 (1997) 615-656.


(13) Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, "Congregatio Plenaria diebus 2029 octobris 1981 habita", Città del Vaticano, 1991, 365 s.


(14) Cfr "Communicationes" 8 (1976) 94-96; 9 (1977) 114-116.


(15) Tale dottrina è chiaramente espressa nei cc. 109 e 219 Cic 1917 (cfr le fonti di quest’ultimo canone), confermata da Pio XII con la Costituzione apostolica "Vacantis Apostolicae Sedis", 8 dicembre 1945, n. 101, in AAS 38 (1946) 97; col motu proprio "Cleri sanctitati", 2 giugno 1957, c. 163, in AAS 49 (1957) 480; con la sua allocuzione al II Congresso Internazionale per l’Apostolato dei Laici, 5 ottobre 1957, in AAS 49 (1957) 924.


(16) Sulla questione ci sono stati interventi magisteriali e autoritativi da parte di almeno sei Romani Pontefici, compresi tra l’XI e il XX secolo, che indicano l’accettazione dell’elezione al Sommo Pontificato come il momento della ricezione, da parte dell’eletto, della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale, anche se nella prospettiva della successiva consacrazione episcopale, se l’eletto non fosse ancora Vescovo. Anche per gli eletti non Vescovi, cfr il nostro articolo «Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale», cit., 636-639.


(17) Senza entrare nella complessa questione, basti fare riferimento ai Modi 199 e 200 presentati al n. 28 del "textus emendatus" dello schema "De Ecclesia" (cfr "Acta Synodalia", III/I, 225). Per tutto il dibattito conciliare circa la questione dell’origine e dell’esercizio della potestà dei Vescovi, cfr il nostro libro "Hierarchica Communio. Significato della formula nella Lumen Gentium", Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1980; per i Modi 199 e 200, in particolare p. 418 s.


(18) Dalle risposte date al Modo 35 e ai Modi 62 e 65, rispettivamente al n. 21 e 22 del "textus emendatus" dello schema "De Ecclesia", si evince che la Commissione Dottrinale condivideva la dottrina tradizionale contenuta nei cc. 109 e 219 Cic 1917 ("Acta Synodalia", III/VIII, 61; 69).


(19) Cfr "Communicationes" 9 (1977) 116; 13 (1981) 47.


(20) Cfr ivi, 13 (1981) 47.


(21) Cfr Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, "Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita", cit., 360; 362; 364.


(22) Cfr "Acta Synodalia" III/VIII, 66.


(23) Cfr ivi, III/I, 147 s.?


(24) Cfr ivi, III/I, 140 s.?


(25) Cfr ivi, 144-148, e anche nota 29.


(26) "In IV Sent." D. 24, a. 40, ad aliud.



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